|
STATUTO APID |
| ARTICOLO
1 - DENOMINAZIONE E DURATA
E'
costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "APID
- Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia", con
sede legale in Cagliari, via Principe Amedeo 13, attuale sede della
Segreteria Nazionale e della Presidenza, con durata fino al 31 dicembre
2050. L’eventuale ulteriore modifica della sede legale potrà
essere deliberata dall’assemblea dei soci a maggioranza.
L'APID riunisce professionisti della danzamovimentoterapia (DMT, o danzamovimentoterapeuti)
che, nel rispetto delle reciproche differenze formative e operative,
teoriche e tecniche, condividono i seguenti principi, finalità
e scopi.
|
|
|
| ARTICOLO
2 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La danzamovimentoterapia è
una disciplina specifica, orientata a promuovere l’integrazione
fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, la maturità affettiva
e psicosociale e la qualità della vita della persona.
2. La specificità della danzamovimentoterapia si riferisce al
linguaggio del movimento corporeo e della danza e al processo creativo
quali principali modalità di valutazione e di intervento all’interno
di processi interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della
persona.
3. La danzamovimentoterapia, nata come approccio clinico, esprime anche
risorse, competenze e tecniche rivolte al lavoro psicosociale, pedagogico
e formativo.
4. La pratica della danzamovimentoterapia è riservata ad uno
specifico profilo professionale, con precisi requisiti formativi e operativi,
in linea con quanto l’APID elaborerà in merito alla formazione,
alla clinica e alla ricerca, articolandosi con la comunità scientifica
internazionale.
5. La danzamovimentoterapia, collocandosi nel delicato settore della
relazione di aiuto, esige da parte di chi la pratica una precisa assunzione
di responsabilità. L’APID istituisce al riguardo un codice
etico al quale tutti i soci si uniformano integralmente.
|
|
|
| ARTICOLO
3 - FINALITÀ E SCOPI
1. Qualificare in Italia la danzamovimentoterapia
quale specifica pratica professionale rivolta all’intervento sul
disagio bio-psico-sociale, alla sua prevenzione, allo sviluppo del potenziale
creativo ed evolutivo della persona.
2. Promuovere, sostenere e tutelare la qualità della danzamovimentoterapia
in Italia sul piano professionale, etico e scientifico, con particolare
riferimento alla pratica clinica ed alle applicazioni extracliniche,
alla ricerca teorica, empirica e sperimentale, ai processi formativi,
a garanzia e nell’interesse degli utenti, degli operatori e delle
istituzioni.
3. Definire il profilo professionale di danzamovimentoterapeuta (DMT),
esplicitandone le competenze, le specificità e i limiti, i percorsi
formativi e gli strumenti operativi, i campi applicativi e le articolazioni
istituzionali, onde promuovere un esercizio professionale della danzamovimentoterapia
rigoroso e trasparente.
4. Istituire e pubblicizzare un registro dei danzamovimentoterapeuti
(DMT) che si uniformano ai criteri formativi, professionali e deontologici
indicati dall’APID.
5. Adoperarsi per il riconoscimento legale, formale e sostanziale della
professione di danzamovimentoterapeuta (DMT).
6. Promuovere il confronto, lo scambio e l’integrazione con tutti
i soggetti (associazioni, scuole, singoli operatori…) che afferiscono
al campo delle terapie espressive, delle arti terapie e, in generale,
dell’intervento sul disagio bio-psico-sociale, al fine del reciproco
arricchimento culturale, sociale e scientifico.
7. Curare l’informazione e la divulgazione sulla danzamovimentoterapia
e sulle sue applicazioni secondo modalità corrette sul piano
della comunicazione e del rigore scientifico.
|
|
|
| ARTICOLO
4 - ATTIVITÀ
1. Istituzione, pubblica diffusione
e periodico aggiornamento del "Registro Italiano dei DMT-APID".
2. Redazione di un Codice Etico dei DMT.
3. Tutela e controllo della qualità delle pratiche di danzamovimentoterapia
messe in atto dagli aderenti all'APID.
4. Interventi presso gli enti istituzionalmente preposti al riconoscimento
e alla tutela delle professioni, in sede nazionale e a livello comunitario.
5. Promozione di incontri scientifici e culturali, convegni e iniziative
di formazione e aggiornamento permanente.
6. Promozione di progetti di ricerca (anche multicentrici e sovranazionali)
finalizzati all’approfondimento scientifico, alla valutazione
e allo sviluppo della danzamovimentoterapia e delle sue applicazioni.
7. Promozione di contatti e scambi con tutte le istituzioni pubbliche
e private italiane e straniere (in particolare università, aziende
sanitarie, enti locali, società scientifiche, enti socio-assistenziali,
scuole e accademie, associazioni culturali e artistiche…) interessate
alla danzamovimentoterapia sotto i profili della clinica, delle applicazioni,
dell’integrazione multidisciplinare, della formazione, della ricerca.
8. Pubblicazione di periodici, libri, materiali audiovisivi, supporti
multimediali, nonché fruizione di tutti i canali di informazione
funzionali alla corretta divulgazione di quanto attiene alle finalità
associative.
9. Ogni altra iniziativa o azione utile alla realizzazione di dette
finalità.
|
|
|
| ARTICOLO
5 - AFFILIAZIONE E CONSOCIAZIONE
In funzione di una più efficace
realizzazione delle finalità associative, l’APID si riserva
di stabilire rapporti di affiliazione e/o consociazione con altre associazioni
nazionali e/o internazionali.
L’affiliazione e/o la consociazione devono avvenire previa deliberazione
del relativo protocollo d’intesa da parte dell’assemblea
generale a larga maggioranza (almeno due terzi dei soci aventi diritto
al voto, presenti o legalmente rappresentati).
|
|
|
| ARTICOLO
6 - CATEGORIE DI SOCI
Possono essere soci della associazione
esclusivamente i professionisti della danzamovimentoterapia che, avendo
compiuto un iter formativo conforme ai criteri adottati dall'APID, hanno
perciò titolo per l'iscrizione al Registro Italiano dei DMT-APID.
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse
dall'APID.
Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di parola all'assemblea
generale e hanno diritto al voto.
Il Consiglio direttivo terrà un elenco degli iscritti (anche
con modalità informatiche) che dovrà essere aggiornato
annualmente e potrà essere pubblicato sul sito web della associazione
www.apid.it.
Studenti in formazione DMT o non professionisti (onorari) possono essere
ammessi in qualità di aderenti e saranno inseriti in una sezione
a parte, senza diritti partecipativi, cioè senza diritto di voto
e di ricoprire cariche sociali.
Saranno inseriti nella “sezione aderenti” gli studenti che,
sulla base di un motivato e documentato interesse professionale per
la danzamovimentoterapia, hanno intrapreso un iter formativo che si
impegnano a completare conformemente ai criteri adottati dall’APID.
In una specifica sezione “aderenti onorari” gli eventuali
non professionisti che si sono distinti per meriti personali, professionali,
scientifici e/o culturali pubblicamente riconosciuti nel campo della
danzamovimentoterapia e/o di discipline affini.
|
|
|
| ARTICOLO
7 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammesso/a a socio/a occorre
inoltrare al Presidente dell’APID la relativa istanza (controfirmata
da due soci ordinari presentatori e accompagnata dal curriculum formativo
e professionale con la relativa documentazione) e versare la quota associativa
direttamente nelle casse dell’associazione.
L’ammissione dei soci, è subordinata all’accoglimento
della domanda da parte del Consiglio Direttivo, all’approvazione
del curriculum da parte della Commissione Registro e alla ratifica da
parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione nel corso della
prima riunione successiva alla data della loro presentazione. Qualora
un’istanza fosse respinta, l’interessato/a ha facoltà
entro trenta giorni di presentare ricorso, sul quale si pronuncerà
in via definitiva l’Assemblea ordinaria nel corso della sua successiva
convocazione.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
cui spetta esaminarle e renderle eventualmente esecutive.
Per essere ammesso/a in qualità di aderente occorre inoltrare
al Presidente dell’APID la relativa istanza (controfirmata da
due soci ordinari presentatori e accompagnata dal curriculum formativo
e professionale con la relativa documentazione) e versare la quota aderente
direttamente nelle casse dell’associazione.
L’ammissione degli aderenti è subordinata all’accoglimento
della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
|
|
|
| ARTICOLO
8 - OBBLIGHI FINANZIARI
I soci sono tenuti a corrispondere
annualmente la quota sociale il cui importo viene proposto dal Consiglio
Direttivo e ratificato dalla Assemblea Generale. Il/la socio/a che non
avrà versato la quota sociale dopo un anno di morosità
sarà considerato/a d'ufficio dimissionario/a. La perdita della
qualità di socio non dà diritto ad alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione. Ogni altro contributo finanziario, relativo al sostegno
delle attività sociali, ha carattere volontario.
|
|
|
ARTICOLO
9 - OBBLIGHI MORALI
Tutti i soci condividono le finalità
dell’APID, si obbligano ad osservarne integralmente statuti, regolamenti
e deliberazioni, ad uniformare la propria condotta operativa al Codice
Etico e ai criteri di professionalità indicati dall’associazione.
I soci si impegnano altresì a sostenere attivamente lo sviluppo
dell’APID e la realizzazione degli scopi associativi.
I soci hanno l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale
costante e, a tal fine, l'associazione dovrà dotarsi di strumenti
idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
Ogni grave infrazione degli obblighi anzidetti potrà essere motivo
di provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione dall’APID,
preceduta o meno da richiami e/o sospensioni temporanee. |
|
|
| ARTICOLO
1O - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale dei soci
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente
· il/i Vicepresidente/i
· il Segretario Economo
· Il Collegio dei Probiviri
Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso
per l’espletamento delle relative funzioni.
|
|
|
| ARTICOLO
11 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
LL'Assemblea Generale è costituita
dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio/a
ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in
Assemblea, mediante delega scritta, da un altro/a socio/a avente diritto
al voto, fino ad un massimo di due deleghe per ogni socio/a presente.
All'Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del
Consiglio Direttivo, anche solo limitatamente alla trattazione di alcuni
specifici argomenti all'ordine del giorno, soggetti esterni all'APID
in qualità di esperti consulenti e/o di uditori, se ciò
è riconosciuto utile o necessario.
L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, su convocazione
del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio, ratificare l'ammissione
di nuovi soci e rinnovare le cariche sociali; in via straordinaria ogniqualvolta
il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisino la necessità,
ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta,
allegando l'Ordine del Giorno da trattare.
L'Assemblea va convocata con almeno venti giorni di anticipo a mezzo
posta, fax o
e-mail e/o tramite pubblicazione sul sito Web dell’Apid specificando
l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e della
seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea non possa validamente
costituirsi in prima convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione a
maggioranza assoluta dei soci (presenti o legalmente rappresentati);
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo
la prima. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine
cronologico su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario
Economo.
|
|
|
| ARTICOLO
12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza
relativa ed è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i,
dal Segretario Economo e da eventuali altri Consiglieri, sino ad un
massimo di sette membri effettivi. Possono intervenire altresì
ai lavori del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Responsabili
delle Commissioni e delle eventuali Sezioni Locali.
Tutti i soci possono presentare la propria candidatura. Il Consiglio
Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato,
possono essere nuovamente rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.
Nel caso di decadenza di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo
provvede alla sua sostituzione per scorrimento della graduatoria scaturita
dalla votazione, ovvero demanda tale compito all'Assemblea.
Non possono assumere la carica di consigliere gli interdetti, gli inabilitati,
i falliti e coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in
giudicato in relazione alla attività della associazione.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili
allo sviluppo dell'APID e al raggiungimento degli scopi associativi;
a tal fine ha tutti i necessari poteri amministrativi. In particolare:
a) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione della gestione
annuale;
b) delibera l'impiego dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività
associative e dispone il più conveniente impiego del fondo comune;
c) delibera i regolamenti interni;
d) cura la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento del "Registro
Italiano dei DMT-APID";
e) esamina le domande di associazione all'APID e di passaggio alla qualifica
di soci ordinari (di concerto con la Commissione Formazione), accogliendole
ovvero respingendole con adeguata motivazione, nonché le eventuali
dimissioni;
f) delibera i provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione
Etica;
g) cura, anche mediante delega al Presidente, al/ai Vicepresidente/i
e/o ai Responsabili delle Sezioni Locali, le relazioni professionali
e/o istituzionali inerenti alle finalità associative;
h) per particolari compiti può fare ricorso ad esperti e consulenti
esterni;
i) nomina e licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina
il trattamento giuridico ed economico.
Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni
finanziari, economici e/o di altra natura se non nei limiti del fondo
comune, tenendo conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti.
Per impegni presi oltre tali limiti rispondono personalmente ed in proprio
i membri che li avessero autorizzati.
Il Consiglio Direttivo si raduna di norma almeno una volta l'anno e
ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta domanda
scritta da almeno tre dei suoi membri, effettivi e/o consultivi. La
convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente con almeno
sette giorni di anticipo e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ciascun componente del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri
componenti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia
in una determinata operazione della associazione, precisandone la natura,
i termini, l'origine e la portata ed astenersi dall'esprimere il proprio
voto in consiglio.
I verbali delle sue riunioni devono essere trascritti in ordine cronologico
su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario Economo.
|
|
|
|
ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE,
I VICEPRESIDENTI E IL SEGRETARIO ECONOMO
Il Presidente, eletto dall'Assemblea,
dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore
mandato consecutivo. In conformità con i principi dell'APID e
in funzione di una effettiva e coerente rappresentatività, è
un/una DMT di riconosciuto rilievo scientifico-professionale, così
come il/i Vicepresidente/i.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza istituzionale
e legale dell'APID di fronte a terzi e in giudizio; convoca il Consiglio
Direttivo; firma le deliberazioni e quanto occorre per la loro attuazione;
sorveglia il buon andamento amministrativo; adotta in caso di urgenza
ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio Direttivo nel
più breve tempo.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa/fanno le veci
con eguali poteri e responsabilità il/i due Vicepresidente/i,
e/o (limitatamente a materia di interesse locale e all'interno di modalità
prestabilite) i Responsabili delle Sezioni Locali.
Il Segretario Economo, di concerto con il Presidente, cura l'andamento
amministrativo e gli ordinari rapporti con gli uffici, gli enti pubblici
e privati e le banche. Il Segretario Economo verbalizza sugli appositi
registri tutte le riunioni dell'Assemblee Generale e del Consiglio Direttivo
e riscuote le quote sociali.
|
|
|
| ARTICOLO
14 - LE COMMISSIONI
L'APID, tramite il Presidente e il
Consiglio Direttivo, si avvale di Commissioni di studio, valutazione,
elaborazione e proposta in merito ad alcune aree di particolare rilievo
per la promozione e la tutela della qualità professionale, etica
e scientifica del lavoro con la danzamovimentoterapia. Le Commissioni
esprimono generalmente parere consultivo; su particolari argomenti possono
esprimere, con diritto di veto, parere vincolante le relative deliberazioni
del Consiglio Direttivo.
La composizione delle Commissioni, formate ciascuna da tre o più
soci ordinari, è deliberata e annualmente riconfermata o aggiornata
dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La partecipazione
ad una o più Commissioni non è incompatibile con una eventuale
altra carica sociale. Ciascuna Commissione individua al suo interno
un Responsabile che la rappresenti al Consiglio Direttivo.
L'APID istituisce quattro commissioni.
1. La "Commissione Didattica" elabora i criteri della formazione
dei DMT; esamina i programmi didattici delle scuole e dei corsi di formazione
in danzamovimentoterapia che chiedessero il riconoscimento dell'APID,
esprimendo al riguardo parere vincolante; valuta con parere vincolante
i titoli e i requisiti dei DMT relativamente allo svolgimento di funzioni
didattiche, di formazione e di supervisione; elabora contributi e proposte
in materia di formazione permanente dei DMT, dei didatti e dei supervisori
e su tutto ciò che ricade nell'area della formazione.
2. La "Commissione Registro Professionale" esamina i curricula
e la relativa documentazione verificandone la rispondenza ai requisiti
richiesti, esprimendo parere vincolante sull'ammissione dei soci e sul
passaggio di soci associati a soci ordinari; affianca per le proprie
competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del "Registro
Italiano dei DMT-APID".
3. La "Commissione Ricerca" promuove e coordina studi volti
all'approfondimento scientifico, clinico e applicativo della danzamovimentoterapia,
proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di collaborazione
con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di letteratura
scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il riconoscimento
delle ricerche, delle pubblicazioni e delle attività divulgative
da svolgere sotto l'egida dell'APID; si occupa di tutto quanto riguarda
la ricerca scientifica sulla danzamovimentoterapia.
4. La “Commissione Comunicazione” ha il compito di curare
l’informazione tra i soci Apid; curare l’informazione tra
tutti coloro che sono interessati a conoscere l’Apid, diffonderne
i programmi, i principi e gli scopi; si pone trasversalmente alle altre
commissioni con le quali lavora in stretta collaborazione.
La commissione cura l’aggiornamento del sito web.
Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire
altre Commissioni, di cui determina i compiti e le funzioni (anche scorporando
parte dei compiti delle cinque Commissioni anzidette) e la durata. Di
norma le Commissioni di lavoro hanno la stessa durata delle altre cariche
sociali.
L'eventuale carattere permanente di Commissioni di nuova istituzione
deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.
|
|
|
|
ARTICOLO
15 - LE SEZIONI LOCALI
L’APID
può istituire sezioni locali, onde favorire una più efficace
e capillare realizzazione delle finalità associative, tutelare
e sviluppare in sede locale la qualità delle pratiche di danzamovimentoterapia.
È possibile istituire una sezione locale su proposta di almeno
sette soci (di cui almeno cinque ordinari) residenti nell’area
geografica corrispondente, previa deliberazioni del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea Generale.
Le Sezioni Locali operano uniformandosi e dando applicazione agli statuti,
ai regolamenti e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
con autonomia funzionale e organizzativa per quanto concerne iniziative
relative all’area geografica di loro pertinenza. Della responsabilità
di tali iniziative si fa carico il Responsabile che ciascuna Sezione
Locale individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari e che
rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo quale membro consultivo.
Ogni iniziativa delle Sezioni Locali che comporti significative opzioni
di merito, ovvero rilevanti impegni finanziari, deve essere preventivamente
sostenuta da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
|
|
|
ARTICOLO
15bis - COLLEGIO DEI PROVIBIRI
Il
Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi
e due supplenti nominati dalla assemblea tra gli associati e adotta
i provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri,
concluso il mandato, possono essere nuovamente rieletti per un solo
ulteriore mandato consecutivo.
Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:
A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti,
dal codice etico e da quello di comportamento, dalle deliberazioni
degli organi dell'Associazione;
B) tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia
professionale;
C) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi
e delle finalità dell'Associazione.
L'azione
disciplinare è promossa sia dal Presidente dell'Associazione,
previa delibera del Consiglio Direttivo, sia d'ufficio che su segnalazione
di qualunque socio.
Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente
trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di
scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e
consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle
ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contradditorio
tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato,
il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare
quelli già adottati.
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi
dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione
motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in
caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni,
in funzione della gravità delle inadempienze:
1) censura;
2) sospensione a tempo determinato;
3) radiazione.
Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la
presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In
caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà
alla sostituzione con il primo dei membri supplenti, senza che ciò
comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi
a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta
nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea
sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà
interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà
in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di
uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è
temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno
farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia. Le decisioni
del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati
e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione,
ove necessario, ne cura l'attuazione.
|
| |
|
ARTICOLO 16 - PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Il patrimonio dell’APID è
costituito dai beni mobili ed immobili che ne diverranno proprietà,
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate sono costituite
dalle quote sociali e da eventuali altri contributi volti ad incrementare
l’attività sociale.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro
il 31 marzo dell’anno successivo. Il residuo attivo del bilancio
sarà devoluto per il 10% nel fondo di riserva, il rimanente a
disposizione per attività istituzionali.
|
|
|
ARTICOLO 16bis - ACCESSIBILITA'
AGLI ATTI DELL'ENTE
Gli
atti della associazione saranno a disposizione degli associati presso
la sede della associazione. Lo statuto, le principali delibere relative
alle elezioni e all’ individuazione dei titolari delle cariche
sociali, l'eventuale codice deontologico, nonchè il bilancio
verranno pubblicizzati anche mediante inserimento nel sito web della
associazione www.apid.it.
|
|
|
|
ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI
I rapporti tra l’APID, i soci,
gli aderenti ed eventuali consulenti esterni sono governati da quanto
prevedono i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo.
Per quanto in essi non previsto ci si rifà alle norme legali
vigenti e il foro competente è quello della città in cui
l’APID ha sede legale. |
|
|
|
ARTICOLO 18 - SEDI OPERATIVE
In aggiunta alla sede legale, il Consiglio
Direttivo ha facoltà di individuare (per specifici compiti, iniziative
o evenienze della vita associativa) altre sedi operative, anche in città
e regioni diverse dalla sede legale, notificandone ai soci e alle istituzioni
interessate l’ubicazione e le funzioni. |
|
|
|
ARTICOLO
19 - MODIFICHE DI STATUTO
Eventuali modifiche del presente Statuto,
proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi
diritto al voto, devono essere messe all'Ordine del Giorno dell'Assemblea
Generale e approvate a larga maggioranza (almeno due terzi degli aventi
diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati). |
|
|
|
ARTICOLO
20 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L’APID può estinguersi
per raggiungimento del suo termine statutario, o perché le finalità
sono state raggiunte, o perché è divenuto impossibile
perseguirle oppure, infine, per insufficienza del fondo comune. In tal
caso si provvederà alla liquidazione del suo patrimonio, la cui
rimanenza attiva, ad estinzione avvenuta di tutte le passività,
dovrà essere destinata ad attività consone agli scopi
sociali, indicate dall’Assemblea. |
|
|
| Il presente Statuto è
conforme a quello modificato e approvato durante l’assemblea dei
soci tenutasi a Milano il 29 marzo 2009
|