STATUTO APID

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "APID - Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia", con sede legale in Cagliari, via Principe Amedeo 13, attuale sede della Segreteria Nazionale e della Presidenza, con durata fino al 31 dicembre 2050. L’eventuale ulteriore modifica della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea dei soci a maggioranza.
L'APID riunisce professionisti della danzamovimentoterapia (DMT, o danzamovimentoterapeuti) che, nel rispetto delle reciproche differenze formative e operative, teoriche e tecniche, condividono i seguenti principi, finalità e scopi.


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ARTICOLO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La danzamovimentoterapia è una disciplina specifica, orientata a promuovere l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, la maturità affettiva e psicosociale e la qualità della vita della persona.
2. La specificità della danzamovimentoterapia si riferisce al linguaggio del movimento corporeo e della danza e al processo creativo quali principali modalità di valutazione e di intervento all’interno di processi interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della persona.
3. La danzamovimentoterapia, nata come approccio clinico, esprime anche risorse, competenze e tecniche rivolte al lavoro psicosociale, pedagogico e formativo.
4. La pratica della danzamovimentoterapia è riservata ad uno specifico profilo professionale, con precisi requisiti formativi e operativi, in linea con quanto l’APID elaborerà in merito alla formazione, alla clinica e alla ricerca, articolandosi con la comunità scientifica internazionale.
5. La danzamovimentoterapia, collocandosi nel delicato settore della relazione di aiuto, esige da parte di chi la pratica una precisa assunzione di responsabilità. L’APID istituisce al riguardo un codice etico al quale tutti i soci si uniformano integralmente.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E SCOPI

1. Qualificare in Italia la danzamovimentoterapia quale specifica pratica professionale rivolta all’intervento sul disagio bio-psico-sociale, alla sua prevenzione, allo sviluppo del potenziale creativo ed evolutivo della persona.
2. Promuovere, sostenere e tutelare la qualità della danzamovimentoterapia in Italia sul piano professionale, etico e scientifico, con particolare riferimento alla pratica clinica ed alle applicazioni extracliniche, alla ricerca teorica, empirica e sperimentale, ai processi formativi, a garanzia e nell’interesse degli utenti, degli operatori e delle istituzioni.
3. Definire il profilo professionale di danzamovimentoterapeuta (DMT), esplicitandone le competenze, le specificità e i limiti, i percorsi formativi e gli strumenti operativi, i campi applicativi e le articolazioni istituzionali, onde promuovere un esercizio professionale della danzamovimentoterapia rigoroso e trasparente.
4. Istituire e pubblicizzare un registro dei danzamovimentoterapeuti (DMT) che si uniformano ai criteri formativi, professionali e deontologici indicati dall’APID.
5. Adoperarsi per il riconoscimento legale, formale e sostanziale della professione di danzamovimentoterapeuta (DMT).
6. Promuovere il confronto, lo scambio e l’integrazione con tutti i soggetti (associazioni, scuole, singoli operatori…) che afferiscono al campo delle terapie espressive, delle arti terapie e, in generale, dell’intervento sul disagio bio-psico-sociale, al fine del reciproco arricchimento culturale, sociale e scientifico.
7. Curare l’informazione e la divulgazione sulla danzamovimentoterapia e sulle sue applicazioni secondo modalità corrette sul piano della comunicazione e del rigore scientifico.

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ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

1. Istituzione, pubblica diffusione e periodico aggiornamento del "Registro Italiano dei DMT-APID".
2. Redazione di un Codice Etico dei DMT.
3. Tutela e controllo della qualità delle pratiche di danzamovimentoterapia messe in atto dagli aderenti all'APID.
4. Interventi presso gli enti istituzionalmente preposti al riconoscimento e alla tutela delle professioni, in sede nazionale e a livello comunitario.
5. Promozione di incontri scientifici e culturali, convegni e iniziative di formazione e aggiornamento permanente.
6. Promozione di progetti di ricerca (anche multicentrici e sovranazionali) finalizzati all’approfondimento scientifico, alla valutazione e allo sviluppo della danzamovimentoterapia e delle sue applicazioni.
7. Promozione di contatti e scambi con tutte le istituzioni pubbliche e private italiane e straniere (in particolare università, aziende sanitarie, enti locali, società scientifiche, enti socio-assistenziali, scuole e accademie, associazioni culturali e artistiche…) interessate alla danzamovimentoterapia sotto i profili della clinica, delle applicazioni, dell’integrazione multidisciplinare, della formazione, della ricerca.
8. Pubblicazione di periodici, libri, materiali audiovisivi, supporti multimediali, nonché fruizione di tutti i canali di informazione funzionali alla corretta divulgazione di quanto attiene alle finalità associative.
9. Ogni altra iniziativa o azione utile alla realizzazione di dette finalità.

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ARTICOLO 5 - AFFILIAZIONE E CONSOCIAZIONE

In funzione di una più efficace realizzazione delle finalità associative, l’APID si riserva di stabilire rapporti di affiliazione e/o consociazione con altre associazioni nazionali e/o internazionali.
L’affiliazione e/o la consociazione devono avvenire previa deliberazione del relativo protocollo d’intesa da parte dell’assemblea generale a larga maggioranza (almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati).

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ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI SOCI

Possono essere soci della associazione esclusivamente i professionisti della danzamovimentoterapia che, avendo compiuto un iter formativo conforme ai criteri adottati dall'APID, hanno perciò titolo per l'iscrizione al Registro Italiano dei DMT-APID.
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'APID.
Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di parola all'assemblea generale e hanno diritto al voto.
Il Consiglio direttivo terrà un elenco degli iscritti (anche con modalità informatiche) che dovrà essere aggiornato annualmente e potrà essere pubblicato sul sito web della associazione www.apid.it.
Studenti in formazione DMT o non professionisti (onorari) possono essere ammessi in qualità di aderenti e saranno inseriti in una sezione a parte, senza diritti partecipativi, cioè senza diritto di voto e di ricoprire cariche sociali.
Saranno inseriti nella “sezione aderenti” gli studenti che, sulla base di un motivato e documentato interesse professionale per la danzamovimentoterapia, hanno intrapreso un iter formativo che si impegnano a completare conformemente ai criteri adottati dall’APID. In una specifica sezione “aderenti onorari” gli eventuali non professionisti che si sono distinti per meriti personali, professionali, scientifici e/o culturali pubblicamente riconosciuti nel campo della danzamovimentoterapia e/o di discipline affini.

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ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammesso/a a socio/a occorre inoltrare al Presidente dell’APID la relativa istanza (controfirmata da due soci ordinari presentatori e accompagnata dal curriculum formativo e professionale con la relativa documentazione) e versare la quota associativa direttamente nelle casse dell’associazione.
L’ammissione dei soci, è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, all’approvazione del curriculum da parte della Commissione Registro e alla ratifica da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro presentazione. Qualora un’istanza fosse respinta, l’interessato/a ha facoltà entro trenta giorni di presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria nel corso della sua successiva convocazione.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, cui spetta esaminarle e renderle eventualmente esecutive.
Per essere ammesso/a in qualità di aderente occorre inoltrare al Presidente dell’APID la relativa istanza (controfirmata da due soci ordinari presentatori e accompagnata dal curriculum formativo e professionale con la relativa documentazione) e versare la quota aderente direttamente nelle casse dell’associazione.
L’ammissione degli aderenti è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

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ARTICOLO 8 - OBBLIGHI FINANZIARI

I soci sono tenuti a corrispondere annualmente la quota sociale il cui importo viene proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla Assemblea Generale. Il/la socio/a che non avrà versato la quota sociale dopo un anno di morosità sarà considerato/a d'ufficio dimissionario/a. La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Ogni altro contributo finanziario, relativo al sostegno delle attività sociali, ha carattere volontario.

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ARTICOLO 9 - OBBLIGHI MORALI

Tutti i soci condividono le finalità dell’APID, si obbligano ad osservarne integralmente statuti, regolamenti e deliberazioni, ad uniformare la propria condotta operativa al Codice Etico e ai criteri di professionalità indicati dall’associazione. I soci si impegnano altresì a sostenere attivamente lo sviluppo dell’APID e la realizzazione degli scopi associativi.
I soci hanno l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e, a tal fine, l'associazione dovrà dotarsi di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.
Ogni grave infrazione degli obblighi anzidetti potrà essere motivo di provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione dall’APID, preceduta o meno da richiami e/o sospensioni temporanee.

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ARTICOLO 1O - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale dei soci
· il Consiglio Direttivo
· il Presidente
· il/i Vicepresidente/i
· il Segretario Economo
· Il Collegio dei Probiviri
Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso per l’espletamento delle relative funzioni.

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ARTICOLO 11 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

LL'Assemblea Generale è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio/a ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro/a socio/a avente diritto al voto, fino ad un massimo di due deleghe per ogni socio/a presente. All'Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del Consiglio Direttivo, anche solo limitatamente alla trattazione di alcuni specifici argomenti all'ordine del giorno, soggetti esterni all'APID in qualità di esperti consulenti e/o di uditori, se ciò è riconosciuto utile o necessario.
L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio, ratificare l'ammissione di nuovi soci e rinnovare le cariche sociali; in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisino la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta, allegando l'Ordine del Giorno da trattare.
L'Assemblea va convocata con almeno venti giorni di anticipo a mezzo posta, fax o
e-mail e/o tramite pubblicazione sul sito Web dell’Apid specificando l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e della seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea non possa validamente costituirsi in prima convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci (presenti o legalmente rappresentati); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo la prima. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario Economo.

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ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza relativa ed è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i, dal Segretario Economo e da eventuali altri Consiglieri, sino ad un massimo di sette membri effettivi. Possono intervenire altresì ai lavori del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Responsabili delle Commissioni e delle eventuali Sezioni Locali.
Tutti i soci possono presentare la propria candidatura. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato, possono essere nuovamente rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. Nel caso di decadenza di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per scorrimento della graduatoria scaturita dalla votazione, ovvero demanda tale compito all'Assemblea.
Non possono assumere la carica di consigliere gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività della associazione.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili allo sviluppo dell'APID e al raggiungimento degli scopi associativi; a tal fine ha tutti i necessari poteri amministrativi. In particolare:
a) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione della gestione annuale;
b) delibera l'impiego dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività associative e dispone il più conveniente impiego del fondo comune;
c) delibera i regolamenti interni;
d) cura la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento del "Registro Italiano dei DMT-APID";
e) esamina le domande di associazione all'APID e di passaggio alla qualifica di soci ordinari (di concerto con la Commissione Formazione), accogliendole ovvero respingendole con adeguata motivazione, nonché le eventuali dimissioni;
f) delibera i provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione Etica;
g) cura, anche mediante delega al Presidente, al/ai Vicepresidente/i e/o ai Responsabili delle Sezioni Locali, le relazioni professionali e/o istituzionali inerenti alle finalità associative;
h) per particolari compiti può fare ricorso ad esperti e consulenti esterni;
i) nomina e licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici e/o di altra natura se non nei limiti del fondo comune, tenendo conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Per impegni presi oltre tali limiti rispondono personalmente ed in proprio i membri che li avessero autorizzati.
Il Consiglio Direttivo si raduna di norma almeno una volta l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri, effettivi e/o consultivi. La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente con almeno sette giorni di anticipo e con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Ciascun componente del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri componenti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata ed astenersi dall'esprimere il proprio voto in consiglio.
I verbali delle sue riunioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario Economo.

 

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ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE, I VICEPRESIDENTI E IL SEGRETARIO ECONOMO

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. In conformità con i principi dell'APID e in funzione di una effettiva e coerente rappresentatività, è un/una DMT di riconosciuto rilievo scientifico-professionale, così come il/i Vicepresidente/i.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza istituzionale e legale dell'APID di fronte a terzi e in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo; firma le deliberazioni e quanto occorre per la loro attuazione; sorveglia il buon andamento amministrativo; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio Direttivo nel più breve tempo.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa/fanno le veci con eguali poteri e responsabilità il/i due Vicepresidente/i, e/o (limitatamente a materia di interesse locale e all'interno di modalità prestabilite) i Responsabili delle Sezioni Locali.
Il Segretario Economo, di concerto con il Presidente, cura l'andamento amministrativo e gli ordinari rapporti con gli uffici, gli enti pubblici e privati e le banche. Il Segretario Economo verbalizza sugli appositi registri tutte le riunioni dell'Assemblee Generale e del Consiglio Direttivo e riscuote le quote sociali.

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ARTICOLO 14 - LE COMMISSIONI

L'APID, tramite il Presidente e il Consiglio Direttivo, si avvale di Commissioni di studio, valutazione, elaborazione e proposta in merito ad alcune aree di particolare rilievo per la promozione e la tutela della qualità professionale, etica e scientifica del lavoro con la danzamovimentoterapia. Le Commissioni esprimono generalmente parere consultivo; su particolari argomenti possono esprimere, con diritto di veto, parere vincolante le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo.
La composizione delle Commissioni, formate ciascuna da tre o più soci ordinari, è deliberata e annualmente riconfermata o aggiornata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La partecipazione ad una o più Commissioni non è incompatibile con una eventuale altra carica sociale. Ciascuna Commissione individua al suo interno un Responsabile che la rappresenti al Consiglio Direttivo.
L'APID istituisce quattro commissioni.
1. La "Commissione Didattica" elabora i criteri della formazione dei DMT; esamina i programmi didattici delle scuole e dei corsi di formazione in danzamovimentoterapia che chiedessero il riconoscimento dell'APID, esprimendo al riguardo parere vincolante; valuta con parere vincolante i titoli e i requisiti dei DMT relativamente allo svolgimento di funzioni didattiche, di formazione e di supervisione; elabora contributi e proposte in materia di formazione permanente dei DMT, dei didatti e dei supervisori e su tutto ciò che ricade nell'area della formazione.
2. La "Commissione Registro Professionale" esamina i curricula e la relativa documentazione verificandone la rispondenza ai requisiti richiesti, esprimendo parere vincolante sull'ammissione dei soci e sul passaggio di soci associati a soci ordinari; affianca per le proprie competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del "Registro Italiano dei DMT-APID".
3. La "Commissione Ricerca" promuove e coordina studi volti all'approfondimento scientifico, clinico e applicativo della danzamovimentoterapia, proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di letteratura scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il riconoscimento delle ricerche, delle pubblicazioni e delle attività divulgative da svolgere sotto l'egida dell'APID; si occupa di tutto quanto riguarda la ricerca scientifica sulla danzamovimentoterapia.
4. La “Commissione Comunicazione” ha il compito di curare l’informazione tra i soci Apid; curare l’informazione tra tutti coloro che sono interessati a conoscere l’Apid, diffonderne i programmi, i principi e gli scopi; si pone trasversalmente alle altre commissioni con le quali lavora in stretta collaborazione.
La commissione cura l’aggiornamento del sito web.
Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire altre Commissioni, di cui determina i compiti e le funzioni (anche scorporando parte dei compiti delle cinque Commissioni anzidette) e la durata. Di norma le Commissioni di lavoro hanno la stessa durata delle altre cariche sociali.
L'eventuale carattere permanente di Commissioni di nuova istituzione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

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ARTICOLO 15 - LE SEZIONI LOCALI

L’APID può istituire sezioni locali, onde favorire una più efficace e capillare realizzazione delle finalità associative, tutelare e sviluppare in sede locale la qualità delle pratiche di danzamovimentoterapia. È possibile istituire una sezione locale su proposta di almeno sette soci (di cui almeno cinque ordinari) residenti nell’area geografica corrispondente, previa deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.
Le Sezioni Locali operano uniformandosi e dando applicazione agli statuti, ai regolamenti e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, con autonomia funzionale e organizzativa per quanto concerne iniziative relative all’area geografica di loro pertinenza. Della responsabilità di tali iniziative si fa carico il Responsabile che ciascuna Sezione Locale individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari e che rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo quale membro consultivo.
Ogni iniziativa delle Sezioni Locali che comporti significative opzioni di merito, ovvero rilevanti impegni finanziari, deve essere preventivamente sostenuta da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.


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ARTICOLO 15bis - COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla assemblea tra gli associati e adotta i provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato, possono essere nuovamente rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.
Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:
A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dal codice etico e da quello di comportamento, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
B) tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale;
C) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

L'azione disciplinare è promossa sia dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque socio.
Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contradditorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
1) censura;
2) sospensione a tempo determinato;
3) radiazione.
Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

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ARTICOLO 16 - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell’APID è costituito dai beni mobili ed immobili che ne diverranno proprietà, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote sociali e da eventuali altri contributi volti ad incrementare l’attività sociale.
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il 10% nel fondo di riserva, il rimanente a disposizione per attività istituzionali.

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ARTICOLO 16bis - ACCESSIBILITA' AGLI ATTI DELL'ENTE

Gli atti della associazione saranno a disposizione degli associati presso la sede della associazione. Lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni e all’ individuazione dei titolari delle cariche sociali, l'eventuale codice deontologico, nonchè il bilancio verranno pubblicizzati anche mediante inserimento nel sito web della associazione www.apid.it.

 

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ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI

I rapporti tra l’APID, i soci, gli aderenti ed eventuali consulenti esterni sono governati da quanto prevedono i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo. Per quanto in essi non previsto ci si rifà alle norme legali vigenti e il foro competente è quello della città in cui l’APID ha sede legale.

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ARTICOLO 18 - SEDI OPERATIVE

In aggiunta alla sede legale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare (per specifici compiti, iniziative o evenienze della vita associativa) altre sedi operative, anche in città e regioni diverse dalla sede legale, notificandone ai soci e alle istituzioni interessate l’ubicazione e le funzioni.

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ARTICOLO 19 - MODIFICHE DI STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, devono essere messe all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale e approvate a larga maggioranza (almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati).

ARTICOLO 20 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L’APID può estinguersi per raggiungimento del suo termine statutario, o perché le finalità sono state raggiunte, o perché è divenuto impossibile perseguirle oppure, infine, per insufficienza del fondo comune. In tal caso si provvederà alla liquidazione del suo patrimonio, la cui rimanenza attiva, ad estinzione avvenuta di tutte le passività, dovrà essere destinata ad attività consone agli scopi sociali, indicate dall’Assemblea.

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Il presente Statuto è conforme a quello modificato e approvato durante l’assemblea dei soci tenutasi a Milano il 29 marzo 2009

 

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